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Ordinanza — n. 41859/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the lower court's sentencing, but the appellate court had already adequately motivated its decision and reduced the penalty. The supreme court rejected the appeal because the appellant failed to provide an effective comparison with the lower court's logically reasoned evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to make an effective comparison with the lower court's adequately and logically motivated findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of effective comparison procedural costs sentencing reduction logical motivation gestione dei rifiuti tassa sui rifiuti rifiuti chimici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO CASTRIOTTA CARMINE nato a TERMOLI il 16/07/1983 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Campobasso, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, accogliendo anche il motivo di appello sul punto, riducendo la pena inflitta dal primo giudice; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente e logicamente motivate comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigl re estensore Il Pr