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Ordinanza — n. 41858/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses appeal as inadmissible for genericity regarding sentencing factors and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41858/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments concerning sentencing factors. The lower court had already determined that the defendant's lack of mitigating circumstances was decisive, regardless of the defense's strategy regarding investigation files. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the factual reconstruction or evaluative decisions made in the judgment of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds sentencing factors procedural costs Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLDRATI SERGIO nato a ENDINE GAIANO il 20/01/1957 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ah ,

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità, in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (durata e ragioni dell'allontanamento ); atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello di Milano ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della totale assenza di elementi di favore riferibili all'imputato a prescindere dalla linea difensiva adottata dal proprio difensore per avere acconsentito all'acquisizione degli atti di indagine, di cui è stato comunque tenuto conto ai fini della determinazione della pena; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consi : ^. re estensore ()Il President