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Ordinanza — n. 41856/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds, ruling facts and evidence evaluation belong to lower appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41856/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the evidence, but the Court found the appellate judgment sufficiently reasoned and free of logical flaws. Consequently, the Court held that reviewing the factual reconstruction and evidence assessment exceeds the appellate court's exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction or evaluation of evidence are inadmissible as they infringe upon the exclusive competence of the court of appeal to assess the material probatory and apply correct criteria of inference.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Reconstruction Evidence Evaluation Competence of Appellate Court Procedural Bar Court Costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ROBERTO nato a PONTEDERA il 06/06/1971 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, dando atto di avere esaminato accuratamente la versione resa dal teste Lettieri ritenuta falsa perché contradetta da quella resa dagli agenti operanti anche in ordine alla indicazione nominativa del Di Rocco (vedi pag.6 sentenza impugnata); ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d