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Ordinanza — n. 41855/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific reasoning on sentencing mitigation and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41855/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a common mitigating circumstance and the finding of non-punishment, but the court found these grounds insufficiently developed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n.6 c.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to address the specific, congruent reasoning provided by the court of first instance regarding sentencing mitigation and non-punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing mitigation non-punishment procedural costs Court of Cassazione criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
sono assolutamente generici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 62 n.6 c.p.
Art. 129 c.p.p.
in ragione dell'irrisorietà della somma di denaro offerta in rapporto alla tipologia del reato (detenzione di sostanza stupefacente) ed all'interesse tutelato (salute collettiva); ritenuto che anche i motivi sull'accertamento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p
in ragione dell'irrisorietà della somma di denaro offerta in rapporto alla tipologia del reato (detenzione di sostanza stupefacente) ed all'interesse tutelato (salute collettiva); ritenuto che anche i motivi sull'accertamento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
sono assolutamente generici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMANIN VITTORIO nato a SOAVE il 17/01/1986 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del mancato riconoscimento dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 n.6 c.p. in ragione dell'irrisorietà della somma di denaro offerta in rapporto alla tipologia del reato (detenzione di sostanza stupefacente) ed all'interesse tutelato (salute collettiva); ritenuto che anche i motivi sull'accertamento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. sono assolutamente generici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il C i I re estensore Il Presi4ete