Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of effective comparison with first-instance court's reasoned sentencing evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Moltoni Iginio inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued against the lower court's punitive treatment, but the court found the criticism generic and unsupported by a substantive comparison with the first-instance judge's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate an effective logical contrast to the adequately motivated assessment of the defendant's dangerousness based on his criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide an effective and logical comparison with the reasoned evaluations of the court of first instance regarding the compatibility of minor circumstances and recidivism.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLTONI IGINIO nato a PONTE IN VALTELLINA il 22/03/1951 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio tenuto conto della compatibilità tra l'ipotesi lieve del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e l'applicazione della recidiva, per la valutazione adeguatamente argomentata della pericolosità dell'imputato per i gravi e numerosi precedenti penali a suo carico, anche specifici; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente e logicamente motivate comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Co re estensore