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Ordinanza — n. 41852/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of effective comparison with first-instance court's reasoned sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41852/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to provide an effective comparison with the lower court's reasoned sentencing decisions. The appellant argued against the appellate court's handling of generic mitigating circumstances, but the court found the criticism generic and unsupported by specific factual analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to effectively compare its arguments with the adequately and logically motivated decisions of the court of first instance, rendering the criticism generic and unfounded.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of effective comparison generic criticism of reasoning sentencing decisions procedural costs award sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUDICE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 18/11/1967 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorío, ribadendo le valutazioni del primo giudice in punto di capacità a delinquere e pericolosità dell'imputato, per í gravi precedenti penali ritenuti ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Co re estensore Il Presi