Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appellate court correctly evaluated facts and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings, but the appellate court had properly evaluated the evidence and the witness testimony regarding the duration of presence at the bar. The supreme court upheld this decision, noting that the appellate court's reasoning was logical and based on shared experience, thus removing the case from further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible if the appellate court has correctly evaluated the facts and evidence without logical flaws, reserving the supreme court's role for legal errors only.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERLOTIN DORELLA nato a LEGNANO il 15/07/1974 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto adeguatamente motivata anche la valutazione della pretestuosità delle giustificazioni addotte dall'imputata, perché contraddette dalla deposizione testimoniale della titolare del bar sulla durata della sua presenza all'interno del predetto locale (vedi pag.4 della sentenza impugnata); da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis