Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of effective comparison with first-instance findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fave Mame Cheikh inadmissible and ordered the payment of costs. The appellant argued against the sentencing rationale of the Milan Court of Appeal, but the court found the criticism generic and unsupported by specific facts. The decision rests on the principle that appeals must effectively compare with the lower court's adequately motivated findings, which were deemed sufficient regarding mitigating circumstances and the gravity of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to make an effective comparison with the adequately and logically motivated findings of the court of first instance, rendering the criticism generic and unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVE MAME CHEIKH nato il 14/02/2001 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, ribadendo le valutazioni del primo giudice in punto di gravità del fatto, per essere stati già considerati gli elementi favorevoli con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione di una pena prossima al minimo edittale; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 20