Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41848/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant cannot personally file cassation appeals under current law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed personally by Aniello Nasto inadmissible without formal trial proceedings. The defendant argued for personal submission, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, prohibits personal filing of cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected ex officio, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defendant attempts to file it personally, as the law now requires submission through a lawyer or other authorized representative.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing prohibition cassation procedure procedural costs criminal appeal rules sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso proposto personalmente da Aniello Nasto è inammissibile perché l'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione; ritenuto che l'inammissibilità in tale caso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione; ritenuto che l'inammissibilità in tale caso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 c.p.p.
rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso proposto personalmente da Aniello Nasto è inammissibile perché l'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTO ANIELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/04/1975 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il ricorso proposto personalmente da Aniello Nasto è inammissibile perché l'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione; ritenuto che l'inammissibilità in tale caso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Coitsnsi liere estensore il. Il Presidente