Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and manifest unfoundedness of the particular leniency plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already rejected the plea of non-punishability based on the particular leniency of the offense, finding the drug quantities insufficient to meet the threshold. The Supreme Court upheld this decision, ruling the plea was generic and manifestly unfounded regarding the severity of the harm caused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: A plea of non-punishability based on particular leniency is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, as the Court of Appeal must provide adequate motivation demonstrating why the offense does not qualify as particularly lenient.
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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANDREA GIUSEPPE nato a MILANO il 05/05/1976 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico dedotto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Milano fornito adeguata motivazione evidenziando che i quantitativi della sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio non consentono di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico, essendo manifestamente infondata l'assimilazione sotto il profilo dell'offensività dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 a quella della tenuità del fatto contemplata dall'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 I