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Ordinanza — n. 41846/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41846/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the lower court's equivalence of generic mitigating circumstances with aggravated recidivism, but the court found the appeal's sole ground to be generic and unsupported. The court ruled that without an effective comparison with the adequately reasoned lower court's evaluation, the appeal must be rejected under procedural inadmissibility standards.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and fails to provide an effective comparison with the lower court's adequately reasoned evaluation of facts.

Parole chiave

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procedural inadmissibility generic appeal grounds effective comparison reasoned evaluation Cassazione ordinanza motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELASSAD HICHAM nato il 08/06/1981 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva aggravata rimarcando la gravità del precedenti specifici; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Con sliere estensore Il Presidente