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Ordinanza — n. 41845/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; appeal court's conviction upheld against generic challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Calvasina Sonny inadmissible and ordered him to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing the first court incorrectly dismissed the case due to insufficient evidence and ambiguous communications. The court rejected this because the appeal merely repeated the first court's reasoning without specific counter-arguments against the appellate court's evaluation of new or reinterpreted evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, merely reproducing the first-instance thesis without specific counter-arguments, or if the second-instance judgment is based on the same evidence but offers a more persuasive interpretation.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug trafficking conviction insufficient evidence second instance review procedural costs order inutilizzabilità delle prove illecite traffico aggravato di stupefacenti indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVASINA SONNY nato a BELLANO il 15/06/1993 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso di Calvasina Sonny si chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano che lo ha condannato ex art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco; rilevato che il Tribunale aveva escluso la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente per l'esiguità della sostanza detenuta e per la ritenuta ambiguità delle messaggistica telefonica, mentre la Corte di appello ha ribaltato la decisione di assoluzione in condanna, valorizzando anche altri elementi di prova di cui è stata omessa la valutazione da parte del primo giudice; ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato in merito alla destinazione della sostanza stupefacente evidenziando anche la rilevanza delle prove dichiarative di cui è stata omessa la valutazione da parte del primo giudice; ritenuto che il motivo unico di ricorso risulta generico perché riproduce la tesi del Tribunale ma non sviluppa specifiche controdeduzioni alla tesi della Corte di appello, né, nella fattispecie si rendeva necessaria una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale perché la Corte di appello ha giudicato sulla base della stessi dati utilizzati dal Tribunale, soltanto dandone una interpretazione diversa e valorizzando elementi di prova non congruamente valutati dal primo giudice, fornendone una lettura molto più persuasiva; ritenuto che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022