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Ordinanza — n. 41843/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of devolvement of first-instance factual findings on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41843/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to devolve the first-instance court's factual findings regarding the defendant's liability to the appellate court. The sole ground for appeal concerned only the sanctioning treatment, while the appellant's new defense arguments were deemed generic and repetitive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance court's evaluation of evidence regarding criminal liability was not devolved to the appellate court, as the appellate review is limited to the specific grounds raised in the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility devolvement of findings liability assessment procedural costs order generic defense arguments condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHISANO VINCENZO nato a NAPOLI il 26/08/1974 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in punto di 129 c.p.p. è inammissibile in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato basato su elementi probatori adeguatamente esaminati dal primo giudice (vedi, pp. 5-6 della sentenza impugnata), atteso che tali profili valutativi non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo l'unico motivo di appello incentrato unicamente sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria del 16.09.22 depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il