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Ordinanza — n. 41842/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it improperly re-evaluates facts and evidence within the appellate court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly evaluate evidence and lacked sufficient motivation in its decision. The Court rejected this, ruling that the appeal improperly sought to re-examine factual reconstruction and evidence assessment, which remain the exclusive competence of the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks to re-evaluate facts or evidence, as such assessment falls exclusively within the competence of the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation appellate competence evidence assessment court costs motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSAGALLI MANUELE nato a CUGGIONO il 12/12/1987 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, dando atto di avere esaminato anche le prove a discarico, valutate inattendibili in relazione alla dibattuta appartenenza all'imputato della sostanza stupefacente sequestrata (vedi pp.6-7 sentenza impugnata);

Ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così dec