Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found the appellant's arguments generic and failed to address the lower court's specific reasoning regarding the absence of necessity and the severity of the offense. Consequently, the appellate court's factual findings on the defendant's medical justifications were upheld as proper matters for the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must be specific and cannot challenge factual findings made by the appellate court unless they are logically flawed or lack motivation, as generic arguments regarding the absence of necessity or the gravity of the offense are inadmissible in cassation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI DANIELE nato a MILANO il 18/05/1984 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla insussistenza dello stato di necessità anche nella forma putativa, sicchè sono inammissibili le censure che investono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e sollecitano una alternativa lettura del fatto con riferimento alle ragioni dell'allontanamento, non essendo stata ritenuta credibile la giustificazione fornita dall'imputato; ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per la questione relativa alla causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., che è stata correttamente esclusa per la gravità del fatto (distanza dell'allontanamento e pretestuosità delle giustificazioni di ordine medico), quindi per valutazioni proprie del giudizio di merito che non possono dirsi affette da i vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
Ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria del 2.09.22 depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti e che risulta non rivestire neppure il carattere di memoria per la parte in cui ricopia il contenuto di una missiva dell'imputato, evidentemente priva di rilevanza in questa sede; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il