Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the appellate court's punitive treatment based on his criminal record, but the court found the appeal generic. The court ruled that because the lower court adequately reasoned its decision regarding the defendant's personality and specific drug trafficking conduct, no effective comparison was needed, rendering the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 359 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to effectively compare its arguments with the adequately reasoned evaluations of the court of first instance, as such evaluations are not subject to review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO GIACOMO nato a PALERMO il 04/10/1991 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dai precedenti penali specifici e dalle reiterate condotte di spaccio; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende