Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of effective comparison with first-instance judge's motivated sentencing evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide an effective comparison with the lower court's reasoning. The appellant argued against the severity of the sentence based on drug quantities, but the appellate court had already logically weighed specific criminal history and the variety of substances. Consequently, the court ruled that the appeal was unfounded and generic, leading to its dismissal and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to effectively compare their arguments with the adequately and logically motivated evaluations of the court of first instance, as such judicial assessments are not subject to review.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOLALLO DAVIDE ANTONIO nato a CATANIA il 09/04/1969 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono manifestamente infondati oltre che affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dai precedenti penali specifici e dalle reiterate condotte di spaccio, nonché della varietà delle sostanze stupefacenti e del dato ponderale (87 dosi di hashish e 17 dosi di cocaina) considerati in modo non illogico indici di una maggiore gravità del fatto, pur se qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.
P.R. 309/90; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il ConfJeye estensore Il Presi