Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding criminal plot unity and sentencing circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity and manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances and its finding that multiple crimes lacked a unified criminal design. The court rejected these claims because the appellate court properly valued the repetition of conduct and correctly applied the principle that occasional crimes, despite spatial-temporal proximity, do not form a single deliberate program.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.; The appeal is inadmissible if arguments are generic and the lower court has adequately motivated its decisions on mitigating circumstances and the unity of the criminal design based on the occasional nature of the acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO CORRADO RAFFAELLO nato a MODICA il 24/08/1979 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, avendo la Corte adeguatamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la reiterazione delle condotte ed i numerosi precedenti specifici; Ritenuto che anche il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati oltre che generici essendosi la Corte di appello uniformata al principio secondo cui per configurarsi la unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine; ne deriva che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale tra i distinti reati, riveli l'occasionalità degli stessi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 26617901;
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256308); Ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria del 21.09.22 con nuovi motivi depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti con riferimento alla questione dedotta sulla continuazione; Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci