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Ordinanza — n. 41835/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking sentence for generic and repetitive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41835/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the exclusion of the 'minor offense' hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing it was applied incorrectly. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting that the defendant's specific actions and network involvement were validly considered incompatible with the minor offense threshold.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic or repetitive grounds regarding the application of the minor offense hypothesis are inadmissible when the lower court correctly weighed all statutory parameters including qualitative and quantitative factors.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense hypothesis inadmissible appeal procedural costs Article 73 DPR 309/90 reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FRANCESCO nato a CATANIA il 27/02/1972 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (plurimi quantitativi di cocaina e marijuana), le modalità dello spaccio della droga e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto che le ulteriori censure riferite alla determinazione della pena sono ripetitive e generiche, atteso che al di là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto (sottoposizione agli arresti domiciliari al momento del fatto); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Con