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Ordinanza — n. 41834/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of effective comparison with first-instance judge's reasoned findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the sentencing severity, but the Court found the lower court's reasoning logical and based on the continuity of drug trafficking. Consequently, the Court ruled that the lack of an effective comparison with the first-instance judge's adequately motivated evaluations rendered the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the higher court fails to effectively compare its findings with those of the judge of the merits, provided the lower court's evaluation is adequately and logically motivated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal drug trafficking sentencing continuity of offenses judicial evaluation review procedural costs order Cassation Court Milan effective comparison standard motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JONUZAJ BRUNO nato il 20/07/1995 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio tenuto conto della maggiore gravità dei fatti, in relazione alla reiterazione delle condotte di spaccio, considerati in modo non illogico indici di una maggiore gravità dei fatti, sebbene ritenuti uniti dal vincolo della continuazione; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il