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Ordinanza — n. 41832/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; minor drug offense excluded due to serious trafficking network involvement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the exclusion of the 'minor offense' hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing it was applied incorrectly. The court rejected these generic grounds, noting that the quantity of drugs and the appellant's insertion into a proven trafficking network were sufficient to negate the minor offense classification.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The hypothesis of a minor offense is excluded when the quantity of drugs is high and the offender is part of a proven trafficking network, as these factors absorb any other mitigating considerations.

Parole chiave

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minor offense hypothesis drug trafficking network quantity of drugs inadmissible appeal procedural costs Article 73 DPR 309/90 generic grounds traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMIRI HOUSSEM EDDINE nato il 07/02/1982 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che,. ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 400 di marijuana), le modalità dello spaccio della droga e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto che le ulteriori censure riferite alla determinazione della pena sono ripetitive e generiche, atteso che al di là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati anche gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore piPresident