Criminal appeal dismissed for genericity; lower court's reasoning on sentencing factors deemed sufficient and unreviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's application of Article 131-bis of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances, but the Supreme Court found the appellate court's reasoning on the gravity of the offense and the duration of separation to be logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically challenge the factual or legal reasoning of the lower court, which is bound by the principles of congruence and the limits of the appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA CARMELO nato a CATANIA il 28/02/1968 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (durata e ragioni dell'allontanamento diverse da quelle addotte dall'imputato e sostenute dalla difesa); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consi re estensore I( resident