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Ordinanza — n. 41824/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming statute of limitations applies only after trial begins.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations for extinguishing the crime should apply only after the trial opens, but the court found this interpretation incorrect. The court ruled that the law clearly limits the extinguishing effect to repairs occurring before the trial, specifically referencing the opening of the debate as the decisive term.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis, comma 3, c.p.; Art. 62, n. 6, cod. pen.: The statute of limitations for extinguishing the crime applies only to repairs completed before the trial opens, not after the debate begins.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations crime extinguishment criminal procedure trial opening pre-trial repairs inadmissible appeal procedural costs difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis, comma 3, c.p.
Art. 62, n. 6, cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
277443); Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 616 c.p
277443); Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019 Rv. 277443
(Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019 Rv. 277443); Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILOKANOVIC DENIS nato il 24/07/1970 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto in ordine alla mancata applicazione della causa di estinzione del reato prevista dall'art.341-bis, comma 3, c.p. la questione dedotta è manifestamente infondata essendo la norma di legge chiara nel limitare l'effetto estintivo al solo caso di riparazione intervenuta "prima del giudizio", termine preclusivo univocamente riferito per interpretazione dominante alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di rito ordinario, come stabilito anche ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. (Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019 Rv. 277443); Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i