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Ordinanza — n. 41777/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for fraud bankruptcy as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41777/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued for violation of law and lack of reasoning regarding criminal liability, but the court found no grounds under the specific exceptions listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific statutory grounds such as lack of correlation between request and judgment or illegal sentencing.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal fraud bankruptcy Code of Criminal Procedure procedural admissibility sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACILIO SALVATORE GIACOMO nato a ACERRA il 18/10/1969 avverso la sentenza del 18/05/2022 del TRIBUNALE di NOLAiclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Noia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Salvatore Giordano Pacilio la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile, giacché al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0