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Ordinanza — n. 41776/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41776/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFONTE ORESTE nato a SAN SEVERO il 11/10/1984 avverso la sentenza del 22/04/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta 'dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Oreste Belfonte la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di violenza privata, lesioni aggravate e minaccia aggravata; - che entrambi i motivi del ricorso dell'imputato, volti a contestare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili, giacché al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41776/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e segg. cod. proc. pen., a Oreste Belfonte la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di violenza privata, lesioni aggravate e minaccia aggravata; - che entrambi i motivi del ricorso dell'imputato, volti a contestare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili, giacché al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali giusto motivo revisione della sentenza penale pericolo di tortura abbandono per lesioni personali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFONTE ORESTE nato a SAN SEVERO il 11/10/1984 avverso la sentenza del 22/04/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta 'dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Oreste Belfonte la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di violenza privata, lesioni aggravate e minaccia aggravata; - che entrambi i motivi del ricorso dell'imputato, volti a contestare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili, giacché al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i