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Ordinanza — n. 41775/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in agreed sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41775/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sandu Costea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had applied an agreed sentence for a specific crime, which the appellant contested as a legal misclassification. The court rejected this claim, ruling that such errors must be manifest and obvious to invalidate a plea agreement, and that mere differences in legal characterization are permissible.

Regesto Legislator

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Art. 444 e segg. cod. proc. pen.; Art. 497-bis cod. pen.: An appeal challenging the legal qualification of a crime in a plea agreement is inadmissible unless it demonstrates a manifest error evident from the charge itself, preventing the agreement from becoming an agreement on the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea agreement sentencing manifest error standard legal qualification error court costs award agreement on crimes Cassazione decision uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e segg. cod. proc. pen.
Art. 497-bis cod. pen.
pen., a Sandu Costea la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 497-bis cod. pen
pen., a Sandu Costea la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella
Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971
2014, Citarella; Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTEA SANDU nato il 23/12/2000 avverso la sentenza del 14/05/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAL ato avviso alle Darti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Sandu Costea la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ()culi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella; Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i