Sentenza — n. 41773/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINUTILLO FRANCESCO nato a FORLI il 05/11/1980 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Francesco Minutillo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata; - alla mancata ammissione dei testi della difesa ed al mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen., Ritenuto che l'intervenuta estinzione del delitto a seguito della remissione della querela non consente di vagliare le ulteriori censure posto il detto proscioglimento potrebbe esser superato solo dalla evidenza della prova di innocenza che, per quanto affermato dalla Corte territoriale, è del tutto assente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 cod. pen, art. 51 cod. pen; Sentenza — n. 41773/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINUTILLO FRANCESCO nato a FORLI il 05/11/1980 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Francesco Minutillo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata; - alla mancata ammissione dei testi della difesa ed al mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen., Ritenuto che l'intervenuta estinzione del delitto a seguito della remissione della querela non consente di vagliare le ulteriori censure posto il detto proscioglimento potrebbe esser superato solo dalla evidenza della prova di innocenza che, per quanto affermato dalla Corte territoriale, è del tutto assente;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.