Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud due to inadmissibility of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Antonio De Cesare inadmissible. The appellant argued that the lower court improperly evaluated the victim's statements, failed to reclassify the conduct, and incorrectly found recidivism. The court rejected these claims, noting the first two grounds relied on an unproven assertion of the victim's untrustworthiness while the third was adequately refuted by factual arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are based on unfounded assertions regarding the credibility of the victim or lack of logical refutation of the lower court's factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CESARE ROBERTO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 26/06/1991 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Roberto Antonio De Cesare avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 marzo 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; - alla mancata derubricazione della condotta; - alla ritenuta sussistenza della recidiva;
Rilevato come i primi due motivi di ricorso si fondino sulla pretesa inattendibilità della persona offesa che, invece, è stata positivamente e congruamente valutata dalla Corte territoriale; Considerato come la Corte abbia anche adeguatamente confutato la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza della recidiva con argomentazione in fatto e non manifestamente illogica; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 20