Cassation appeal dismissed for generic grounds; defendant failed to contest lower court's reasoning on theft charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lazar Vasile Sorin inadmissible. The defendant argued against the second-instance confirmation of his conviction for theft, but the court found his complaints generic and unsupported by specific legal or factual contestation. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the appellant fails to specifically contest the reasoning of the lower court or provide concrete arguments against the established facts and legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZAR VASILE SORIN nato il 16/10/1970 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN DIRITTO E CONSIDERATO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Milano, è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di IAZAR Vasile Sorin per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che tutte le doglianze cui è affidato il proposto motivo sono generiche e manifestamente infondate, perché non si fanno carico di specificamente contestare l'ineccepibile motivazione in diritto e la completa e congrua argomentazione in punto di fatto rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, con il consequenziale rigetto del diniego di esclusione della aggravante della destrezza [cfr. pag. 2 della sentenza impugnata] che si appalesa, oltretutto, assolutamente in linea con la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presid