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Ordinanza — n. 41768/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing lower court errors without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints merely reproduced errors already correctly addressed by the appellate court. The appellant argued against the exclusion of recidivism and the confirmation of the original sentence, but the court found these arguments lacked specific, decisive misinterpretations of evidence. Consequently, the court applied the principle that discretionary judgments on sentencing comparisons are immune from review unless arbitrary or illogical, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present specific, decisive legal errors; mere reproduction of lower court censure or requests for re-evaluation of evidence without alleging specific misinterpretations render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reformatio in peius recidivism exclusion sentencing discretion merely reproductive grounds recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pag.2, ultimo capoverso della sentenza impugnata): in tale guisa risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Le stesse sono, peraltro, unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri
216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.
Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE ALEXANDRU DANIEL nato il 25/08/1990 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di GHEORGHE Alexandru Daniel per il delitto di furto aggravato in concorso, meglio descritto in imputazione, ha escluso la recidiva ritenuta ed applicata, con conferma nel resto.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze di cui al primo motivo, che attingono sotto il profilo della violazione di legge, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese (cfr. pag.2, ultimo capoverso della sentenza impugnata): in tale guisa risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le stesse sono, peraltro, unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' jus receptum che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660). Nel caso al vaglio la Corte territoriale ha dato congruamente conto delle ragioni a sostegno della determinazione assunta (pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata), di modo che occorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estenso