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Ordinanza — n. 41767/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appeal inadmissibility due to lack of specific and arguable grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific and arguable grounds against the lower court's decision. The appellant argued violations of procedural articles regarding the specificity of appeal reasons, claiming the appellate court had properly addressed the case. The court rejected these claims, noting the appeal was generic and failed to explicitly articulate critical points on facts or law.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; An appeal is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to explicitly state and argue the critical grounds regarding the facts or law underlying the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of specificity procedural violation appellate review manifestly unfounded recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDONE ROBERTA nato a GARBAGNATE MILANESE il 21/01/1995 avverso l'ordinanza del 05/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di RANDONE Roberta avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 8 settembre 2020 per il delitto di tentato furto aggravato, anche dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata, tramite il difensore, denunciando la violazione degli artt. 581 e 591. cod. proc. pen. e assumendo che con l'appello erano state formulate censure, pertinenti ed argomentate avverso la sentenza impugnata, sia in punto di prova della responsabilità che in punto di dosimetria della pena, che, al più si sarebbero potute considerare come manifestamente infondate.

3. Il ricorso è affidato a deduzioni generiche e manifestamente infondate. Invero, la motivazione del provvedimento impugnato dà conto di come la Corte territoriale non solo si sia fedelmente attenuta al principio di diritto, enunciato dal diritto vivente secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), ma abbia parimenti offerto ampio e compiuto ragguaglio dell'apoditticità e assertività delle censure di gravame, sviluppate senza richiamare alcun elemento probatorio, desunto dalle evidenze processuali a disposizione, a sostegno dei rilievi formulati sia in punto di responsabilità che di dosimetria della pena; considerazioni, queste, che trovano preciso riscontro nell'atto di appello, il cui esame è stato imposto dalla natura del vizio dedotto.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore i P