Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41765/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of self-defense justification and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Charlie Sarcinelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize self-defense and improperly denied mitigating circumstances, but the Court ruled that factual disputes regarding self-defense are not admissible in a review of law. Furthermore, the Court found the denial of generic mitigating circumstances justified by the judge's reference to relevant facts and the sentencing within the statutory discretion of the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints regarding self-defense or discretionary sentencing are inadmissible as they do not constitute a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal self-defense justification factual complaints discretionary sentencing mitigating circumstances review of law Cassa delle ammende difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARCINELLI CHARLIE nato a VICO EQUENSE il 09/05/1996 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Charlie Sarcinelli avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di rissa, lesioni personali e porto abusivo di coltello; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della scriminante della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato avesse aggredito una persona diversa rispetto a quella che lui stesso aveva affermato averlo posto in pericolo;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. ---L—.?1,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 otto