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Ordinanza — n. 41763/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for grave threats; symbolic gesture deemed insufficient to alter gravity under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of grave threats. The appellant argued the threat was not severe, but the court noted the defendant mimicked a gun pointed at his temple while saying 'you're dead.' The court ruled this symbolic act confirmed the gravity of the threat under the relevant penal code provisions, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 339 cod. pen.; The court held that a symbolic gesture mimicking a gun pointed at the temple, accompanied by a death threat, constitutes a grave threat under the Penal Code, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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grave threats symbolic gesture penal code criminal appeal inadmissible appeal mimicking weapon court costs minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Art. 339 cod. pen.
in relazione all'art. 339 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
art. 612 cod. pen
art. 339 cod. pen
in relazione all'art. 339 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIZZONE LUCIANO nato a PALERMO il 09/12/1964 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 11 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Luciano Ardizzone per il reato di minaccia grave e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della ritenuta gravità della minaccia, è manifestamente infondato, atteso che esso risulta attuato in forma simbolica, atteso che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, l'imputato ha pronunciato la frase sei morto mimando contemporaneamente il gesto della pistola puntata alla tempia, cosicché la minaccia è grave ai sensi dell'art. 612 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0