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Ordinanza — n. 41762/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal qualification as it requires factual findings beyond first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41762/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Castellano inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted violence. The appellant argued the act constituted arbitrary exercise of rights rather than attempted violence, but the court noted that re-evaluating the legal qualification of the facts requires new factual inquiries. Consequently, the appeal was rejected because such questions fall within the exclusive jurisdiction of the first-instance courts unless they can be resolved without further fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot decide on the legal qualification of facts if the resolution requires new factual investigations, reserving such power to the trial courts.

Parole chiave

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criminal qualification admissibility of appeal factual findings requirement first instance jurisdiction attempted violence private reati violenti violenza domestica azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
259730) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013
e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/03/1945 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Castellano per il reato di tentata violenza privata, così riqualificato il fatto originariamente contestato come tentata estorsione, e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della qualificazione giuridica del fatto che in realtà integrerebbe un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, non è ammissibile, poiché la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso