Italian Court dismisses appeal on attempted bicycle theft, upholding aggravated exposure to public notice and minor offense exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Lo Galbo inadmissible regarding his conviction for attempted theft of a bicycle. The appellant argued against the application of the aggravated circumstance of exposure to public notice and the denial of the minor offense exclusion. The court rejected these claims, citing established legal principles that bicycles parked momentarily on public roads are inherently exposed to public notice and that the lower court's assessment of the offense's minor nature was a factual evaluation beyond appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 133, comma 1 cod. pen.: In theft cases involving bicycles parked momentarily on public roads, the circumstance of exposure to public notice is presumed by necessity; appellate courts cannot re-evaluate the factual assessment of minor offense exclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GALBO GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/12/1997 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di LO GALBO Giuseppe per il delitto di tentato furto di una bicicletta lasciata temporaneamente in sosta sulla pubblica via, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il secondo motivo, che censura il riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto secondo cui, in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma1, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada (Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Rv. 279343;
Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018 - dep. 12/04/2019, Rv. 275578), come nel caso di specie; 3.2. Il primo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, pur se articolato sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, è in realtà diretto a sollecitare una rivisitazione della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, che ha non illogicamente valorizzato, ai fini della decisione assunta, il notevole valore economico del mezzo trafugato: già per quest'aspetto risulta, pertanto, estraneo al sindacato di legittimità.
In ogni caso, lo stesso è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere este