Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41760/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against theft convictions, rejecting generic arguments on recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Gnoffo, Machì, and Cimò inadmissible. The appellants argued against the application of recidivism and the denial of a mitigating circumstance for minor property damage, but their arguments were deemed generic and lacking specific critique of the lower court's reasoning. The court upheld the convictions for theft with aggravating factors, emphasizing that the lower court's balancing of circumstances was not arbitrary and fell within the discretion of the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 62 n. 4, cod. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.: Generic appeals contesting the application of recidivism or the denial of mitigating circumstances are inadmissible if they fail to provide a specific critique of the lower court's reasoning and are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application mitigating circumstances generic appeals inadmissible theft convictions judicial discretion reiterazione di reati penali procedura di revisione penale guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod.
Art. 62 n. 4, cod. pen.
2, ultimo capoverso, e 3 ultimo capoverso della sentenza impugnata) e manifestamente infondati, poiché le deduzioni sviluppate a sostegno non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo il quale la concessione dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Sez. Unite, n. 5859 del 27/10/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GNOFFO ROSA nato a PALERMO il 08/10/1995 MACHI' ROSA nato a PALERMO il 17/04/1975 CIMO ROSALIA nato a PALERMO il 07/06/1991 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di GNOFFO Rosa, MACHI' Rosa e CIMO' Rosalia per plurimi delitti di furto consumati in esercizi commerciali aggravati anche dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo dei difensori, articolando, la Gnoffo, quattro motivi e la Machì e la Cimò due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i motivi (il primo nell'interesse della Gnoffo e il secondo nell'interesse della Machì e della Cimò) che censurano l'applicazione in danno delle ricorrenti della recidiva, siccome contestata e ritenuta, oltre ad essere genericamente formulati, ossia senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sul punto (pag. 3, primo e penultimo capoverso della sentenza impugnata), sono anche manifestamente infondati, posto che la motivazione medesima risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che i motivi (il secondo nell'interesse della Gnoffo e il primo nell'interesse della Machì e della Cimò), con i quali è censurato il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono generici (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, e 3 ultimo capoverso della sentenza impugnata) e manifestamente infondati, poiché le deduzioni sviluppate a sostegno non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo il quale la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che il terzo motivo nell'interesse della Gnoffo è manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., - che il quarto motivo nell'interesse della stessa Gnoffo, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in f