Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural failure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Carmelo and Gianni Pirrello inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The lower court had already convicted the defendants for attempted home invasion and aggravated personal injury, finding the appeals merely reproduced arguments previously rejected without providing new legal grounds. Consequently, the court upheld the original conviction and imposed financial penalties for the futile procedural challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce arguments already rejected by the appellate court without presenting new grounds or legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIRRELLO CARMELO nato a RIESI il 01/01/1952 PIRRELLO GIANNI nato a MAZZARINO il 28/07/1984 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 9 dicembre 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Carmelo Pirrello e Gianni Pirrello per il reato di tentata violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose e lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso degli imputati sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione utilizzando corretti argomenti giuridici con i quali i ricorrenti mostrano di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il