Italian Court dismisses appeals against conviction for generic mitigating circumstances denial as fact-based and unmotivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by De Falco and Verde inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The defendants argued that the appellate court failed to properly justify the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that such denials are factual judgments requiring only non-contradictory reasoning based on preponderant elements, not an exhaustive list of all arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In denying generic mitigating circumstances, the trial judge need not consider every favorable or unfavorable element but must reference those deemed decisive, as the motivation is non-appealable in terms of substance provided it is non-contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE FALCO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/02/1969 VERDE GIOVANNI nato a NAPOLI il 08/11/1999 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Foggia del 17 febbraio 2021 nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Raffaele De Falco e Giovanni Verde per i reati di violazione di domicilio e tentato furto in abitazione aggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata al De Falco la recidiva specifica reiterata, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i ricorsi degli imputati, che si dolgono dell'omessa motivazione del diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento alla gravità dei fatti, commessi ai danni di una persona fragile, alla particolare intensità del dolo ed alla mancanza di resipiscenza; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 2 //0 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C