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Ordinanza — n. 41756/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery conviction for generic grounds and inadmissible factual challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Federico Colapietra and Salvatore Tancredi inadmissible, upholding their conviction for aggravated theft with violence. The court rejected Colapietra's appeal as excessively generic and dismissed Tancredi's arguments for re-evaluating evidence, noting such challenges are prohibited in a jurisdictional review. Consequently, the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic complaints or requests to re-evaluate evidence are inadmissible in a jurisdictional proceeding.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Generic Complaint Jurisdictional Review Evidence Re-evaluation Theft Conviction Procedural Costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLAPIETRA FEDERICO nato a SAN SEVERO il 21/02/1995 TANCREDI SALVATORE nato a SAN SEVERO il 13/06/1972 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 26 giugno 2016 che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato aveva affermato la penale responsabilità di Federico Colapietra e Salvatore Tancredi per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e, quanto a Salvatore Tancredi, anche alla recidiva reiterata, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato Federico Colapietra è inammissibile in quanto estremamente generico; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso di Salvatore Tancredi sono inammissibili perché volti a sollevare censure di fatto ed ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i