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Ordinanza — n. 41755/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Pignatale and Peluso inadmissible, ordering them to pay costs. The applicants argued the lower court's reasoning was incomplete because it relied solely on the victim's statements without considering the family conflict dynamics or the victim's injuries. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere complaints rather than valid legal grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of complaints or if they lack specific legal grounds, as they must go beyond mere dissatisfaction with the facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere complaints doctrine lack of specific grounds family conflict dynamics victim's statements reliance oltraggio alla corte lesione alla caviglia lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIGNATALE GIUSEPPE nato a TARANTO il 11/10/1948 PELUSO COSIMA nato a TARANTO il 25/07/1948 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di PIGNATALE Giuseppe e di PELUSO Cosima per il reato continuato, in concorso, di lesioni aggravate e di minaccia in danno di Urgheghe Antonio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro comuni difensori, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, il proposto motivo, che contesta la completezza e la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati, in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa senza alcuna considerazione della dinamica familiare conflittuale in cui la vicenda era maturata e delle lesioni riportate dalla stessa Peluso, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi alla pagina 4) della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il iPes