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Ordinanza — n. 41754/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-critical grounds regarding sentencing and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Calamia Nardino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft of mandarins, arguing defects in the lower court's reasoning regarding the public exposure aggravating circumstance and recidivism. The court rejected these claims as they merely reiterated appeal arguments without presenting novel logical contradictions or specific errors in the evidentiary assessment.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of appeal arguments lacking novelty, or if they are generic and fail to demonstrate a specific logical rupture in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative grounds generic appeal arguments lack of novelty logical rupture requirement furto di lieve entità furto aggravato in banda ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
Sez. Unite, n. 5859 del 27/10/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMIA NARDINO nato il 15/12/1968 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di CALAMIA Nardino per il delitto di furto aggravato di 100 Kg di mandarini, distaccati dagli alberi piantati in un fondo facilmente accessibile di proprietà di Napoli Epifanio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i primi due motivi, che denunciano, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'insussistenza del fatto e dei requisiti d'integrazione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di ragioni di doglianza articolate con i motivi di appello, quivi riproposte senza alcun elemento di novità, e perché privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione complessivamente considerata (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); agitano, in ogni caso, argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione censurata, siccome risultante, peraltro, dal reciproco integrarsi delle conformi sentenze di merito (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595); - che il terzo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il .13