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Ordinanza — n. 41753/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific critique of sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Laiola inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding the sentence. The defendant argued the lower court failed to justify the penalty imposed for theft and fraud, but the court found his complaints too generic and devoid of substantive argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the alleged defect of reasoning is merely generic, lacking specific critical arguments against the reasons given by the lower court for the sentencing decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic reasoning lack of specific critique sentencing justification cassation procedure infrazioni contro i beni culturali oggetto pericoloso reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAIOLA GAETANO nato a PALERMO il 10/04/1977 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di LAIOLA Gaetano per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata in punto di determinazione della pena, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni ostese a sostegno della statuizione censurata, e contraddistinte da assertive quanto apodittiche affermazioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I P sid nté—m