Italian Court dismisses appeal for generic denial of generic mitigating circumstances without specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court improperly denied generic mitigating circumstances, specifically citing his post-crime rehabilitation from drug dependency, but offered no specific comparison with the lower court's actual reasoning. The court ruled that such arguments are inadmissible in this stage unless they directly confront the specific elements the lower court deemed decisive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the reasoning of the lower court regarding the denial of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESCHI SIMONE nato a CONEGLIANO il 27/09/1974 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di FRESCHI Simone ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di tentato furto in esercizio commerciale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo è generico, essendo affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata, con specifico riferimento alle ragioni che impedivano di valorizzare il comportamento successivo alla commissione del reato tenuto dal ricorrente, ivi compreso l'intrapreso percorso riabilitativo dalla dipendenza degli stupefacenti (pagg. 2, ultimo capoverso, e 3, primi due capoversi, della sentenza censurata); - che le deduzioni stesse sono parimenti manifestamente infondate e non consentite in questa sede, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Con