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Ordinanza — n. 41749/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41749/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINDONI GIUSEPPE PIETRO nato a MILAZZO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Rometta di condanna di SINDONI Giuseppe Pietro alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di percosse commesso nei confronti di Caliri Francesca Domenica in data 13 maggio 2014; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, sono stati articolati quattro motivi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che le doglianze di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, ivi comprese quelle sviluppate nel secondo motivo sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, poiché sono unicamente volte a suggerire un'alternativa lettura del fatto, siccome conformemente ricostruito dai giudici di merito di entrambi i gradi, e, non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona risarcimento dei danni da incidente stradale calcolo del danno azione civile danneggiamento causalità del colpo di frusta
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINDONI GIUSEPPE PIETRO nato a MILAZZO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Rometta di condanna di SINDONI Giuseppe Pietro alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di percosse commesso nei confronti di Caliri Francesca Domenica in data 13 maggio 2014; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, sono stati articolati quattro motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che le doglianze di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, ivi comprese quelle sviluppate nel secondo motivo sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, poiché sono unicamente volte a suggerire un'alternativa lettura del fatto, siccome conformemente ricostruito dai giudici di merito di entrambi i gradi, e, non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che le doglianze di cui al quarto motivo, al netto di quanto già evidenziato in tema di vizio di motivazione, prospettano questioni comunque non consentite nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa; - che, quanto al primo motivo, l'accertata inammissibilità del ricorso determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (SU, n. 32 del 22/11/2000) - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere esten