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Ordinanza — n. 41748/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of motivation on non-punishment grounds due to plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Rizzo and El Mghili inadmissible, ordering them to pay legal costs and a fine. The defendants argued the second-instance court failed to justify why no statutory causes for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure applied. The court ruled that under the new plea bargaining regime, the appellate judge is not required to address non-punishment causes when the appeal concerns only sentencing, as the first instance judgment already covered these issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When the second-instance court accepts a plea bargaining request under the new regime, it is not required to provide reasoning on the absence of causes for non-punishment, as the first-instance judgment already addressed them and the appeal is limited to the contested sentencing.

Parole chiave

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plea bargaining appeal non-punishment causes lack of motivation second instance procedure Cassazione inadmissibility motivi di cassazione difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272853); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853
2 della sentenza impugnata) e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO EMMANUELE nato a CASALE MONFERRATO il 31/01/1985 EL MGHILI HAYAT nato il 16/09/1990 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdete-avv-ise-alie ~- udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a RIZZO Emmanuele e a EL MGHILI Hayat - imputati dei delitti di cui ai capi A), B) e C) della rubrica premessa alla sentenza stessa - la pena concordata con il Procuratore Generale; - che ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando un solo motivo con il quale denunciano vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di impugnazione (che, nel caso al vaglio erano limitati al solo trattamento sanzionatorio, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così