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Ordinanza — n. 41747/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to unproven facts and excessive prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime was non-existent because he was known to the police, but the court found this fact unproven and contradicted by the lower court's record. Furthermore, the court ruled that the statute of limitations had expired due to the aggravated recidivism period, rendering the appeal's substantive arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 157 c.p.: An appeal challenging a conviction based on unproven factual circumstances is inadmissible, and the application of mitigating circumstances does not affect the calculation of the prescription period when recidivism is present.

Parole chiave

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inadmissible appeal unproven facts statute of limitations recidivism aggravation criminal liability uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
priva di rilievo l'esito del giudizio di bilanciamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 496 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 16 giugno 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Bevilacqua per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 157 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a NOLA il 29/05/1976 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv. Annibale Schettino, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; n /47

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 16 giugno 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Bevilacqua per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della qualificazione giuridica del fatto sostenendo che, essendo egli conosciuto dai vigili, il reato sarebbe insussistente, è inammissibile perché poggia su una circostanza di fatto, la conoscenza delle sue esatte generalità dai vigili, che non può essere accertata in questa sede di legittimità e che neppure emerge dalla sentenza impugnata e, anzi, risulta smentita, in quanto si afferma che i vigili hanno dovuto recarsi all'anagrafe comunale per verificare quali fossero le sue generalità; - che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, atteso che il reato risulta commesso il 19 gennaio 2012, che la pena edittale - e quindi il termine minimo di prescrizione - è pari ad anni sette e mesi sei per effetto della recidiva reiterata e che questa incide anche sul termine massimo di prescrizione, che diventa pari ad anni dodici e mesi sei, mentre è irrilevante che siano state applicate le circostanze attenuanti equivalenti, in quanto il terzo comma dell'art. 157 cod. pen. priva di rilievo l'esito del giudizio di bilanciamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos