Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to identification evidence sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his criminal liability was based solely on a driver's license photo rather than a formal on-site identification, claiming this was insufficient for conviction. The court rejected this argument as manifestly unfounded, noting that the appellate court had already established with adequate reasoning that the photo on the license definitively identified the suspect. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when the lower court has already sufficiently clarified that documentary identification evidence is adequate to establish identity without requiring formal on-site recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv. Andrea Amati, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia del 3 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Gaetano Valle per il reato di tentato furto di due bottiglie contenenti alcolici all'interno di un supermercato e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica, alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità in quanto fondata sulla sua identificazione sulla base del documento di identità esibito dal colpevole alle guardie poste a vigilanza del supermercato e non su una ricognizione formale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente chiarito le ragioni per le quali non può dubitarsi che l'autore del reato corrisponda al soggetto ritratto nella foto del documento di identità esibito e del quale è stata acquisita una fotocopia; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis