Criminal appeal dismissed for lack of motivation regarding recidivism and sentencing balance under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued the appellate court failed to properly motivate the application of recidivism and the balance between aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the assessment of sentencing factors is a discretionary power of the trial judge that requires only congruent motivation under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the trial judge's evaluative power, which is unreviewable in terms of legality provided the decision is congruently motivated according to the parameters of Article 133 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINE() MAURIZIO nato a PARTINICO il 28/12/1984 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Mineo per un reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica, alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito che il nuovo reato costituisce espressione di una accresciuta capacità criminale dell'imputato; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione fondata sia sui precedenti penali dell'imputato, sia sulla gravità del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de