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Ordinanza — n. 41743/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances as fact-based and unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Gianfranco Silvestri inadmissible, confirming the lower court's denial of generic mitigating circumstances. Silvestri argued the denial was unmotivated, but the Court held that judges exercise unfettered discretion on factual assessments of mitigation. The decision rests on the principle that only non-contradictory reasoning regarding preponderant elements is required, not an exhaustive list of all arguments.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In matters of generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unreviewable on appeal provided it is non-contradictory and accounts for preponderant elements, requiring no consideration of every favorable or unfavorable argument presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances factual assessment review appeal admissibility penal responsibility unreviewable discretion sanzione penale furto di lieve entità azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI GIANFRANCO nato a PALERMO il 09/04/1987 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 18 novembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Gianfranco Silvestri per i reati di furto, lesione personale aggravata dall'uso di un'arma e di sequestro di persona e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, alla persona offesa Ciro Zangara, costituitasi parte civile; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa o illogica motivazione del diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento alla brutalità dei fatti ed alla particolare intensità del dolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così