Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific critique of recidivism application under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to its generic nature. The appellant, Romeo Antonio, challenged the confirmation of recidivism under Article 99 of the Penal Code but failed to provide a specific critique of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirement for effective argumentation against the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 99, comma 4, c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is formulated in generic terms without developing an effective and specific critique of the reasoning regarding the application of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONIO nato a GIAVENO il 01/03/1968 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che ROMEO Antonio, riconosciuto colpevole del delitto di furto in abitazione aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza impugnata con un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il